|
Tutte le imprese devono tenere presso la propria la sede operativa il registro degli infortuni, conforme al modello stabilito dal D.M. 12/09/1958, sul quale vengono registrati tutti gli infortuni occorsi ai dipendenti.
La registrazione degli infortuni deve essere puntuale e riguarda ogni tipo di infortunio accaduto, anche quelli che comportano l’assenza dal lavoro di un giorno, escluso quello dell’evento (D.M. Lavoro 5/12/96).
La Legge della Regione Lombardia n. 33 del 31/12/2009 abolisce all'art. 60 comma 1 -allegato A - lettera q -«l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).»
La vidimazione del registro infortuni viene rilasciata ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in regioni diverse dalla Lombardia. |
|